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Cos'è il deposito fiscale


L'istituto del deposito fiscale (reso esecutivo con il D.M. 419 del 20.10.1997) esplica la sua completa regolamentazione in materia di requisiti, modalita' di custodia e movimentazione della merce. Di cosa si tratta all'atto pratico? Nella costituzione di un magazzino fisico i cui beni immessi (comunitari ed extracomunitari, questi ultimi regolarizzati previo pagamento degli oneri di dogana) beneficiano di vantaggiose agevolazioni fiscali

Il giovamento primario di tale meccanismo consiste in una vera e propria dilazione della corresponsione dell'IVA, che deve essere pagata solo nel momento in cui il bene lascia il luogo di custodia; la merce contenuta all'interno del deposito, che deve essere ceduta obbligatoriamente a persona giuridica, sarà quindi in cosiddetto "regime sospensivo": l'imposta dovuta risulterà quindi congelata fino all'effettuazione della movimentazione definitiva.

Vi sono importanti aziende che hanno duplice funzione sia di logistica e trasporti/stoccaggio che deposito IVA, colossi squisitamente italiani che offrono servizi di deposito fiscale, magazzinaggio e contrassegno di Stato. Per poter usufruire di questa opportunità, che oltre ad agevolare gli scambi tra Paesi permette alle imprese di risparmiare un "plus" di esborsi gravosi, è necessario attenersi alle operazioni disciplinate dai relativi riferimenti legislativi e nello specifico dal comma 4 del citato Art. 50 bis che indica dettagliatamente le operazioni che possono essere compiute in regime privilegiato:

1) acquisti tra Stati Membri UE attraverso introduzione in deposito IVA;
2) immissione di beni extra UE in libera circolazione, regolarmente introdotti in deposito IVA dopo le procedure di sdoganamento;
3) cessione di beni tra Stati Membri UE attraverso introduzione in deposito IVA;
4) cessione dei beni indicati nella tabella A bis allegata al D.M. regolatore, mediante introduzione in deposito IVA;
5)cessione di beni già' custoditi in deposito IVA;
6) cessione di beni estratti da deposito per spedizione ad altro Stato Membro in ambito UE;
7) cessione di beni estratti da deposito per esportazione verso Stati extra UE;
8) servizi vari su beni custoditi in deposito;
9) trasferimento ad altro deposito IVA.

Un cambiamento rilevante risulta essere stato introdotto dalle nuova Legge di Bilancio del 2017, che dal 1 aprile dello stesso anno ha mutato in modo significativo alcuni aspetti del sistema ormai consolidato, inserendo ad esempio transazioni più semplici ed ampliando il margine di azione del differimento dell'IVA anche alle cessioni di beni destinati all'inserimento nei depositi in senso generale, non più' solo per quelle nei confronti di soggetti di Stati Membri UE; inoltre con tale rivisitazione normativa sono state abbattute limitazioni oggettive sulla tipologia dei beni immessi nei depositi IVA. 

È necessario precisare che non tutti gli Stati Membri hanno provveduto all'Istituzione di depositi IVA: infatti Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia non detengono luoghi fisici adibiti a deposito IVA differentemente dai depositi doganali, che esistono in ogni Paese Comunitario. 


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